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Legge 28/01/1977 n. 105. Il primo comma dell’art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, è sostituito dal seguente: "Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo.". 6. Al primo comma dell’art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, le parole: "dell’ufficio tecnico erariale", sono sostituite dalle seguenti: "della commissione di cui all’art. 16". 7. Al terzo comma dell’art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, le parole: "L’ufficio tecnico erariale provvede", sono sostituite dalle seguenti: "La commissione di cui all’art. 16 provvede" e le parole: "un ventesimo dell’indennità", sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo dell’indennità". 8. All’art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, è aggiunto in fine il seguente comma: "Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall’art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974 n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974 n. 247.". Art. 15 -Sanzioni amministrative (Sostituito dal capo I della legge 28 febbraio 1985 n. 47, poi dagli articoli 31 e seguenti del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente art. 11 comporta: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l’aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b). 2. La vigilanza sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell’art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. Legge 27/01/1977 n.10 – Norme in materia di edificabilitàdei suoli. (Legge Bucalossi) 3. Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l’area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. 4. L’acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco. 5. L’ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso. 6. Contro l’ordinanza del sindaco può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio. 7. Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l’acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione. 8. Qualora l’opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore. 9. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’ufficio tecnico erariale. La valutazione dell’ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. 10. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l’ingiunzione prevista dall’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato. 11. Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell’opera realizzata in difformità dalla concessione. 12. Non si procede alla demolizione, ovvero all’applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d’uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità. 13. Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l’opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. 14. In caso di mancata esecuzione dell’ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639. 15. Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione siap plica il disposto dell’undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati. 16. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di concessione. Art. 16 -Tutela giurisdizionale (Abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata, nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 18, sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma, del R.D 26 giugno 1924 n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'articolo 27 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642. Art. 17 -Sanzioni (Sostituito dal capo I della legge 28 febbraio 1985 n. 47, poi dall'articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente art. 15 si applica: a) l’ammenda fino a lire 2 milioni per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione; b) l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l’ordine di sospensione o di inos- Legge 27/01/1977 n.10 – Norme in materia di edificabilitàdei suoli. (Legge Bucalossi) servanza del disposto dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modificazioni. Art. 18 Norme transitore 1. Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori siano completati entro quattro anni (termine prorogato al 31 dicembre 1983 dall’art. 1, comma 2°, D.L. 8 gennaio 1981 n. 4, convertito dalla L. 12 marzo 1981 n. 58, al 31 dicembre 1984 dall’art. 6, D.L. 29 dicembre 1983 n. 747 convertito dalla L. 27 febbraio 1984 n. 18 e, successivamente, al 31 dicembre 1985 dall’art. 1, comma 5–quater, D.L. 22 dicembre 1984 n. 901, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 marzo 1985, n.42) dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione. 2. Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all’art. 6 riguardante il costo di costruzione: non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta; è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data; è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data. 3. Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati. 4. In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non può essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune (comma sostituito dall’art. 49, L. 5 agosto 1978 n. 457). 5. I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro cinque anni dalla data di rilascio (termine modificato in quattro anni dall’art. 8, comma 1, L. 29 luglio 1980 n. 385, stabilito in cinque anni dall’art. 1, comma 2°, D.L. 8 gennaio 1981 n. 4, convertito dalla L. 12 marzo 1981 n. 58 e, successivamente, prorogato al 31 dicembre 1985 dall’art.1, comma 5–quinquies, D.L. 22 dicembre 1984, n.901, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 marzo 1985, n.42), così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell’opera non ultimata. 6. Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all’art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge. Art. 19 1. Le disposizioni di cui al precedente art. 14, in materia di determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell’indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. (La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1980 n. 5, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma). 2. Fino all’insediamento delle commissioni di cui all’art. 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall’ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione. Art. 20 - Norme tributarie 1. Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601. 2. La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa. Art. 21 -Disposizioni finali 1. Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973 n. 880, e della legge 2 agosto 1975 n. 393. 2. Restano altresì in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione "licenza edilizia" sostituita dall'espressione "concessione". |
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